La parte, o le parti congiuntamente, che intende attivare il procedimento di mediazione presenta la domanda di mediazione online, allegando copia della contabile bancaria, del bonifico delle spese di avvio della procedura, del documento d’identità di chi attiva la domanda e del mandato a conciliare.
– I dati identificativi delle parti di cui all’art. 3 del presente regolamento;
– nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare da un terzo durante la procedura di conciliazione indicare gli eventuali dati del rappresentante col mandato a conciliare;
– Descrizione dei fatti, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
– Indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
– Dati identificativi dei difensori che assisteranno la parte nel procedimento;
– Accettazione del regolamento dell’Organismo;
– Consenso al trattamento dei dati personali;
– Sottoscrizione della domanda direttamente dalla parte o dal difensore se munito del mandato a conciliare OCF.
Tutte le parti aderenti alla mediazione devono essere assistite, per l’intera durata del procedimento, da un avvocato, il quale laddove la mediazione abbia esito positivo sottoscriverà assieme alla proprio assistito l’accordo attestandone e certificandone la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il Responsabile dell’Organismo, sotto la vigilanza del Garante dell’Organismo, designa il mediatore incaricato per ogni singola procedura.
La parte che presenta la domanda di mediazione ha la possibilità di:
– rimettere la scelta del Mediatore al Responsabile dell’Organismo, il quale sotto la vigilanza del Garante dell’Organismo, designa il Mediatore secondo un criterio di turnazione salvo, qualora ne ravvisi l’opportunità o previa richiesta, nominare un Mediatore considerando la specifica competenza, disponibilità ed esperienza in base all’oggetto e alle caratteristiche della controversia e comunque assicurandone l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
– indicare il Mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco Mediatori OCF la quale verrà confermata ove accettata o comunque non rifiutata dalla controparte. In caso di mancata accettazione dell’indicazione la designazione avverrà ad opera del Responsabile secondo il criterio di turnazione.
Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi, prima della designazione da parte del Responsabile dell’organismo. In alternativa una parte può indicare il nominativo del Mediatore, il quale verrà designato ove non rifiutato dall’altra parte (in caso di mancato assenso alla indicazione, la designazione avverrà ad opera del Responsabile secondo i criteri individuati dal Regolamento di OCF).
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni ed entro 40 giorni dal deposito della domanda. La data è fissata inderogabilmente dal responsabile e dal mediatore. La data dell’incontro potrà essere modificata solo per giustificati motivi e salvo l’accordo di tutte le parti.
Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura:
– in caso positivo, procede con lo svolgimento dell’incontro ed al termine dello stesso redige processo verbale dando atto della volontà delle parti di proseguire nella procedura di mediazione. Viene così dato concreto avvio al procedimento di mediazione che potrà svolgersi anche in più sessioni.
– nel caso in cui le parti decidano di non dare avvio alla mediazione verrà redatto un verbale di mancato avvio del procedimento di mediazione.
Le parti, sempre con l’assistenza del proprio Avvocato e comunque nel rispetto del principio di riservatezza, hanno la possibilità di rappresentare al Mediatore la propria posizione sia in sessioni ”congiunte”, che in eventuali sessioni “private”.
Le parti con i propri difensori debbono recarsi alla sede dell’OCF nel giorno ed orario comunicato o previa richiesta potranno partecipare anche in videoconferenza.
L’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo autorizzazione al superamento di tale termine. La data dell’incontro potrà essere modificata solo per giustificati motivi e con l’accordo di tutte le parti.
È possibile presentare una domanda di mediazione in materia civile, societaria e commerciale, purché abbia ad oggetto diritti disponibili.
- Quando il tentativo di mediazione è “obbligatorio” per legge quale condizione di procedibilità della causa civile (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, patti di famiglia, risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, opera, societa’ di persone, consorzio, associazione in partecipazione, rete, somministrazione, subfornitura e franchising art. 5-1bis D.Lgs. 28/2010).
- Quando la mediazione è demandata dal giudice, anche in sede di giudizio di appello, ex art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010 ed ex Progetto Nausicaa
- Quando la mediazione è prevista da una specifica clausola contrattuale (per es. inserita nello statuto di una società o in un
- Quando la mediazione è volontaria
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